10 Cose Da Sapere Sui Titoli di Stato

Abbiamo detto e ribadito molte volte quanto sia importante, prima di investire, avere delle conoscenze basilari sul funzionamento di alcuni “meccanismi” finanziari che possono far guadagnare denaro. Ma in aiuto dei trader viene anche un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di qualche anno fa, che ha fissato in 10 articoli le norme per la trasparenza per il collocamento presso il pubblico dei titoli di Stato, cioè BOT, CTZ, CCT e BTP. In pratica, si tratta di un decalogo che i vari broker sono tenuti a seguire alla lettera con la clientela che sottoscrive o acquista i titoli del debito pubblico. Quindi, sarebbe opportuno che l’investitore lo conosca nel dettaglio per capire se il proprio broker si sta comportando correttamente.

1. Spese di Gestione

Le spese di gestione sono quelle spese che normalmente si pagano per la gestione ed amministrazione del deposito bancario in cui si detengono i titoli di Stato. Esse, non possono superare i 10 Euro a semestre. Ovviamente, si tratta di un “tetto” massimo e non di una cifra fissa: nulla quindi vieta all’intermediario di proporre al proprio cliente delle spese più basse. Il tetto dei 10 Euro è valido a prescindere dalla quantità, data di scadenza e dalla tipologia dei titoli di Stato posseduti, ma non è valido se il deposito contiene titoli diversi dai titoli di Stato. Ad ogni modo, l’indicazione del livello di spese semestrali applicato deve essere inoltre pubblicizzato adeguatamente nei locali della banca o dell’intermediario finanziario e deve comparire nelle comunicazioni periodiche che la clientela riceve via posta.

2. Titoli In Scadenza

Sappiate che il vostro broker è tenuto ad informarvi con largo anticipo della imminente scadenza del titolo e del termine entro il quale dovete prenotare per reinvestire in titoli di Stato.

3. Aste

In banca, nello studio o sul sito del vostro broker, dovrete trovare sempre (e ben visibili) le date in cui si svolgono le aste delle diverse tipologie di titoli di Stato e, soprattutto, le date entro le quali è possibile prenotarsi per sottoscriverli. In questo modo, il cliente potrà effettuare più agevolmente e consapevolmente le scelte di trading.

4. Giorni Valuta

Per i titoli di Stato “a cedola” (come CCT e BTP) gli accrediti delle somme relative alle cedole devono essere effettuati con la stessa valuta riportata dal decreto di emissione per i relativi pagamenti. Lo stesso vale per il rimborso del capitale di un titolo scaduto. Se, ad esempio, un BTP scade il 15 marzo 2018, l’importo rimborsato dovrà essere accreditato sul conto del cliente obbligatoriamente con valuta 15/03/2018, non un giorno dopo.

5. Prezzo Bot

Il prezzo a cui si sottoscrive un BOT è quello che viene chiamato “medio ponderato” risultante dall’asta. Tale prezzo dovrà essere pubblicizzato dagli intermediari nei locali aperti al pubblico; gli avvisi dovranno poi essere costantemente aggiornati e contenere anche l’indicazione del tasso del rendimento lordo a scadenza.

6. Commissioni Bot

Se e quando sottoscriverete un BOT ricordate che non esistono commissioni fisse per la sottoscrizione! A questo proposito, il Ministero dell’Economia ha fissato dei tetti massimi: il broker potrà farvi pagare fino a 5, 10, 20 e 30 centesimi a seconda della scadenza del BOT (rispettivamente di durata inferiore o pari a 80 giorni, tra 81 e 170 giorni, tra 171 e 330 giorni, pari o oltre 331 giorni).

7. Comunicazioni Bot

Uno dei momenti in cui fare più attenzione è quando si riceve la comunicazione di avvenuto acquisto del BOT perché essa dovrà indicare, oltre al capitale nominale dei titoli sottoscritti, anche il prezzo medio ponderato dell’asta, ritenuta fiscale pagata sugli interessi (sia in percentuale, sia in valore assoluto), commissione eventualmente applicata (sia in percentuale, sia in valore assoluto), prezzo totale di vendita (comprensivo di ritenuta ed eventuale commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.

8. Nessuna Commissione Per Ctz, Cct e Btp

Per i titoli di stato diversi dai Bot non bisogna pagare nessuna commissione. Infatti, pagare le commissioni alle banche collocatrici è compito dell’emittente (cioè il Ministero dell’Economia e delle Finanze). Lo stesso discorso vale anche se il broker non ha partecipato direttamente all’asta.

9. Prezzo Cct, Btp e Ctz

Come per i BOT, anche per CTZ, CCT e BTP il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pubblicizzato adeguatamente dai vari broker nei locali aperti al pubblico, mentre la comunicazione dell’avvenuta assegnazione dovrà indicare ogni dettaglio dei titoli sottoscritti: prezzo di aggiudicazione, prezzo di aggiudicazione al netto dell’imposta fiscale, prezzo totale di vendita e corrispondente tasso di rendimento annuo.

10. Tassazione Titoli

Il rendimento dei titoli di Stato è soggetto ad una aliquota fiscale. La ritenuta è applicata al momento dell’acquisto per i BOT e al rimborso per gli altri titoli. Qualunque tipo di tassa o imposta applicata ad un deposito o a un conto corrente bancario dovrà indicare esplicitamente l’articolo di legge a cui si riferisce. Le operazioni di sottoscrizione in asta dei titoli di Stato non sono soggette ad alcuna imposta o commissione (tranne, ovviamente, i BOT).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *